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Sentenza

Reato commesso ai danni di un magistrato militare....
Reato commesso ai danni di un magistrato militare.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-11-2019) 30-12-2019, n. 52136
Fatto Diritto P.Q.M.
COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE
Conflitti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -
Dott. TALERICO Palma - Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -
Dott. ALIFFI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE DI TRENTO;
nei confronti di:
TRIBUNALE VERONA;
con l'ordinanza del 27/06/2019 del GIP TRIBUNALE di TRENTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALIFFI FRANCESCO;
sentite le conclusioni del PG ZACCO FRANCA che ha chiesto dichiararsi la competenza del TRIBUNALE VERONA.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa in data 27.6.2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, chiamato a decidere sulla richiesta di sequestro probatorio contenuta nell'atto di denuncia - querela sporta da D.C.M., trasmessagli dal Pubblico ministero con parere contrario, accogliendo la sollecitazione dell'organo della pubblica accusa ex art. 30 c.p.p., comma 2, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere ed ha proposto conflitto di competenza con il Tribunale di Verona che, con sentenza del 16-5-2019, emessa in esito all'udienza dibattimentale celebratasi nel procedimento nei confronti di B.T., aveva declinato la competenza in applicazione dell'art. 11 c.p.p., osservando a ragione che il reato, secondo l'incolpazione provvisoria, era stato commesso ai danni di un magistrato militare , il Dott. D.C.M., attualmente sostituto procuratore  militare  presso il Tribunale  Militare  di Verona.
Secondo il giudice confliggente, invece, la norma attributiva della competenza funzionale prevista dall'art. 11 c.p.p., non poteva essere estesa, per la sua natura derogatoria ed eccezionale, anche ai magistrati diversi da quelli ordinari.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che sussiste materia di conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p., giacchè sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento sia il Tribunale di Verona hanno ricusato la loro competenza.
2. Nel merito, il conflitto va risolto nel senso della competenza del Tribunale di Verona.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione e precisamente da Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, dep. 2005, Scabbia, Rv. 229632, sia pure con riferimento al caso dei magistrati onorari, per la definizione dei limiti di applicazione della disciplina della competenza derogatoria di cui all'art. 11 c.p.p., è indispensabile fare capo alla "ratio" che presiede a tale disciplina, da individuarsi "nell'esigenza di garantire che il processo penale si svolga, e appaia svolgersi, nella più perfetta imparzialità, potendo questa essere, o apparire, alterata, dalla circostanza che a giudicare di un reato nel quale è indagato, imputato, offeso o danneggiato un magistrato, sia un giudice che, per appartenere allo stesso plesso territoriale in cui il detto magistrato abbia esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni, abbia con quello un rapporto di colleganza e di normale frequentazione". Proprio in considerazione di tale esigenza, si è, fra l'altro, affermata la tesi della natura funzionale, e non semplicemente territoriale, della competenza in esame, con conseguente rilevabilità, anche officiosa, del relativo difetto, in ogni stato e grado del procedimento.
La specifica formulazione dell'attuale art. 11 c.p.p., - che rende rilevante ogni procedimento attribuibile a un qualsiasi ufficio dell'intero distretto nel cui ambito operi il soggetto interessato e ne comporta lo spostamento in altro distretto - lascia chiaramente intendere che il legislatore ha voluto rafforzare in modo particolare la tutela dell'immagine della terzietà agli occhi del pubblico, al di là del grado più o meno intenso dei rapporti intersoggettivi di colleganza, che s'instaurano all'interno dell'area distrettuale.
In relazione alla "ratio", così definita, della disciplina speciale vigente, è evidente, osservano ancora le S.U. citate "che il presupposto saliente per l'insorgere di quella situazione di comune appartenenza, con il connesso più agevole sviluppo di relazioni soggettive, da cui scaturisce, o si teme possa scaturire, il condizionamento psicologico idoneo a minare l'imparzialità del giudizio, è costituito dalla stabilità, e cioè dalla continuatività riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, dell'incarico assunto dal magistrato onorario coinvolto nel procedimento penale, in un ufficio giudiziario compreso nel distretto ove il procedimento stesso dovrebbe essere celebrato".
Alla luce dei rapporti tra magistrati ordinari e magistrati militari, delineati dalla legislazione vigente in termini di separatezza e completa autonomia in ragione della rispettiva appartenenza a due giurisdizioni separate dal punto di vista organizzativo, oltre che funzionale (se si esclude la fase di legittimità davanti alla Corte di Cassazione estranea all'applicazione dell'art. 11 c.p.p., anche per i magistrati ordinari), deve escludersi la sussistenza di rischi, anche solo astratti, di compromissione dell'imparzialità del magistrato ordinario chiamato a celebrare un giudizio in cui in cui assuma la qualifica di "imputato, persona offesa o danneggiato" un magistrato  militare  che eserciti le sue funzioni nella medesima sede territoriale; detta situazione non giustifica la competenza derogatoria neanche sotto il profilo legato all'esigenza di tutela dell'immagine "pubblica" della neutralità della giustizia, stante l'assenza di qualunque collegamento concreto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tra magistrati militari ed ordinari.
In senso contrario non depone l'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari prevista nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 52, commi 1 e 4, - Codice dell'ordinamento  militare Magistrati militari ("1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. 4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili"). Detta, norma, infatti, estende ai magistrati militari le garanzie di autonomia ed indipendenza, sia di tipo organizzativo che funzionale, riconosciute dall'ordinamento ai magistrati ordinari, ma non introduce interferenze tra i due ordini suscettibili di ingenerare nell'opinione pubblica la convinzione di una comune appartenenza dei magistrati ordinari e militari ad un unico organo di giustizia e non rende, pertanto, necessaria quella particolare tutela rafforzata dell'imparzialità e dell'immagine dell'organo giudicante nel singolo procedimento che giustifica la disciplina derogatoria di cui all'art. 11 c.p.p..
3. Il conflitto negativo deve pertanto essere risolto con la trasmissione degli atti restituiti al Tribunale di Verona.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Verona cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019
Avv. Antonino Sugamele

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