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Sentenza

Green pass nelle scuole: via libera dal Garante alle nuove modalità di verifica...
Green pass nelle scuole: via libera dal Garante alle nuove modalità di verifica
Il 31 agosto 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico alternative a quelle ordinarie che prevedono l'uso dell'App VerificaC19, la quale rimarrà comunque utilizzabile.


Il Garante per la protezione dei dati personali si è recentemente pronunciato, esprimendo parere favorevole, in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che gli era stato trasmesso con nota del 26 agosto 2021, integrata con ulteriore nota del 27 agosto 2021, dal Ministero dell'Istruzione.

Tale provvedimento - da adottarsi di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021", corredato del relativo allegato tecnico (allegato G), che ne costituisce parte integrante – necessitava del fondamentale ed urgente parere del Garante, atteso l'imminente inizio dell'anno scolastico e, purtroppo, anche la perdurante e costante presenza del contagio da covid-19.

La richiamata bozza del DPCM in esame introduce modalità semplificate di verifica del possesso delle cosiddette certificazioni verdi da parte del personale scolastico come alternativa alle ordinarie procedure previste tramite l'utilizzo, sempre consentito, dell'app VerificaC19, prescrivendo, in particolare:

- il coordinamento normativo con quanto previsto dal decreto legge n. 111/2021 (cfr. comma 1 dell'unico articolo di cui si compone la suddetta bozza);

- l'introduzione di uno specifico allegato tecnico al DPCM del 17 giugno 2021 concernente "Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico" (cfr. successivi commi 2 e 7 del medesimo articolo);

- la realizzazione di un'apposita funzionalità della piattaforma nazionale DGC che, attraverso il sistema informativo dell'istruzione SIDI, possa consentire agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione la verifica quotidiana del possesso del "green pass" in corso di validità, stabilendo che la stessa sia effettuata prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove viene prestato servizio ed evidenziando, altresì, che la predetta attività di verifica, con riguardo ai dirigenti scolastici, sia svolta dall'ufficio scolastico regionale competente (cfr. commi 3, 4 e 5);

- l'individuazione del ruolo assunto dai diversi soggetti che, a diverso titolo, tratteranno i dati del personale scolastico interessato nell'ambito delle attività di verifica previste dalla legge mediante la nuova funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC (cfr. comma 6).

Ciò premesso, il Garante - nel riconoscere che lo schema di DPCM garantisce il corretto adempimento degli obblighi in materia di green pass per il personale scolastico, rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza, assicura il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e scongiura eventuali conseguenze discriminatorie, anche indirette, in ambito lavorativo – ha provveduto ad analizzare e definire alcuni decisivi aspetti della bozza normativa in esame che hanno poi condotto la stessa Autority ad emettere il favorevole parere in oggetto.

Pertanto, il Garante ha sottolineato con favore che la bozza del DPCM prevede che:

- gli istituti scolastici, nella loro veste di datori di lavoro, si limiteranno a riscontrare, tramite il sistema informativo dell'istruzione SIDI e la piattaforma nazionale DGC (mezzi già esistenti), il mero possesso della certificazione verde covid-19 da parte del personale, trattando solo i dati necessari;

- tale verifica andrà effettuata con cadenza quotidiana e prima dell'accesso dei lavoratori in sede, con riguardo al solo personale per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della stessa verifica, escludendo in ogni caso gli assenti per giustificati e specifici motivi (ferie, permessi, malattia, etc.);

- successivamente, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste in ipotesi di omesso rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e sospensione del pagamento del salario);

- in ordine alle misure di sicurezza da dottare i soggetti tenuti ai controlli della certificazione verde potranno accedere esclusivamente ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza (tutte identificate tramite dei differenti codici meccanografici), stabilendo, al fine di evitare eventuali abusi, che le operazioni di verifica del possesso del green pass siano oggetto di registrazione in appositi log (file di memoria), dove potranno essere conservati per 12 mesi e senza, tuttavia, mantenere alcuna traccia dell'esito dei medesimi controlli (in buona sostanza si avrà, per un determinato periodo, trattamento e conservazione del dato relativo all'operazione di verifica effettuata senza, al contempo, tenere anche traccia del relativo risultato);

- la valutazione di impatto/rischio sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti connessi all'emissione e alla verifica delle certificazioni verdi sia integrata ed aggiornata dal Ministero della Salute, tenendo conto degli specifici scenari di rischio connessi ai dati sanitari di oltre un milione di lavoratori operanti nel mondo scolastico, prestando peculiare attenzione alle eventuali conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo e tenendo in debita considerazione i delicati interessi in ballo, considerato che "il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" (cfr. art. 9 ter, comma 2, decreto legge n. 52/2021); tale restrittiva e penalizzante disposizione normativa avrà validità quantomeno fino al 31 dicembre 2021, termine ufficiale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale dichiarato, salvo nuova proroga dello stesso.

Il Garante, infine, ha riconosciuto che la bozza del DPCM abbia accuratamente descritto le operazioni di verifica e le modalità di trattamento del dato, chiarendo il ruolo dei soggetti interessati (i soggetti tenuti al controllo, uffici scolastici regionale e istituti scolastici statali, rivestono il ruolo di titolari del trattamento, mentre il Ministero dell'Istruzione agisce come responsabile del trattamento per conto del Ministero della Salute) e fornendo un'adeguata informativa anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale.

Giova in conclusione precisare che il cosiddetto stato di emergenza sanitaria nazionale è già stato, dall'inizio della pandemia, oggetto di ben tre provvedimenti di proroga, ragion per cui è forte il rischio che il personale scolastico e, almeno per adesso, quello sanitario, dovranno molto probabilmente abituarsi a convivere con tali ingombranti paletti normativi per un margine di tempo non affatto breve.

Garante Privacy, provvedimento 31 agosto 2021, n. 306 
Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti
modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" -
31 agosto 2021
VEDI ANCHE Comunicato stampa del 31 agosto 2021
[doc. web n. 9694010]
Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle
disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" - 31
agosto 2021
Registro dei provvedimenti
n. 306 del 31 agosto 2021
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, "Regolamento generale sulla
protezione dei dati" (di seguito "Regolamento");
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTO il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021
su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di
test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la
libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19", come, da
ultimo, modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti", che ha introdotto l'art. 9-ter ("Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito
scolastico e universitario");
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante "Disposizioni
attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»";
VISTO il provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021 (doc. web n. 9668064), con il quale il Garante
ha reso il parere sul predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
attuazione della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica del Green
Pass;
VISTO l'art. 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che:
"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari,
devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2" (comma 1);
"Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e
di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di
assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso
o emolumento, comunque denominato" (comma 2);
"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute" (comma 3);
"I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole
paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma
1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti
universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità
individuate dalle università" (comma 4);
"La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (comma
5);
VISTA la nota del 26 agosto 2021, come integrata con la nota del 27 agosto 2021, con la quale il
Ministero dell'istruzione ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Misure recanti
modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021", corredato del relativo
allegato tecnico (allegato G) che ne costituisce parte integrante, al fine di acquisire il prescritto
parere del Garante ai sensi del Regolamento;
CONSIDERATO che il predetto schema di decreto si compone di un articolo che introduce
modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID 19 da parte del
personale scolastico, alternative a quelle ordinarie attraverso l'app VerificaC19, prevedendo, in
particolare:
il coordinamento normativo con quanto previsto dal d.l. n. 111/2021 (comma 1);
l'introduzione di uno specifico allegato tecnico al citato d.P.C.M. del 17 giugno 2021
concernente "Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la
Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione
verde Covid-19 da parte del personale scolastico" (commi 2 e 7);
la realizzazione di un'apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, attraverso
il Sistema informativo dell'istruzione-Sidi, consente agli Uffici scolastici regionali e alle scuole
statali del sistema nazionale di istruzione la verifica quotidiana del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, stabilendo che la stessa sia effettuata prima
dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e precisando altresì
che la predetta attività di verifica, con riguardo ai dirigenti scolastici, sia svolta dall'Ufficio
scolastico regionale competente (commi 3, 4 e 5);
l'individuazione del ruolo assunto dai diversi soggetti che, a vario titolo, trattano i dati del
personale scolastico interessato nell'ambito delle attività di verifica previste dalla legge
mediante la nuova funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC (comma 6);
CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle interlocuzioni intercorse con
l'Ufficio del Garante al fine di assicurare sia il corretto adempimento degli obblighi, per il personale
scolastico, derivanti dal citato art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sia il rispetto della
disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in
materia di certificazioni verdi;
CONSIDERATO, in particolare, che lo schema di decreto in esame, – tenuto conto che, in base al
richiamato quadro normativo, le amministrazioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, devono
limitarsi a verificare il mero possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale
scolastico, – assicura la conformità alle disposizioni nazionali, più specifiche e di maggior tutela,
che garantiscono la dignità e la libertà degli interessati sui luoghi di lavoro (art. 88 del
Regolamento, art. 113 del Codice in relazione all'art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, e all'art. 10
del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), anche alla luce delle indicazioni fornite nel tempo dal
Garante in materia (v., da ultimo, provvedimento di avvertimento nei confronti della Regione
Siciliana del 22 luglio 2021, n. 273, doc. web n. 9683814, ma anche, più in generale,
provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 - Documento di indirizzo "Vaccinazione nei luoghi di
lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali", doc. web n. 9585300, documento
di indirizzo "Protezione dei dati - Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo
di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale", doc. web n. 9585367, e FAQ in
materia di "Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo", doc.
web n. 9543615);
CONSIDERATO, più nel dettaglio, che lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite
dall'Ufficio, nell'ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni, aventi carattere d'urgenza, con
i rappresentati del Ministero dell'istruzione e del Ministero della salute, volte ad assicurare il
rispetto del Regolamento, del Codice e delle richiamate norme di settore, sulla base di una
corretta individuazione e valutazione dei rischi elevati che caratterizzano il trattamento in esame
nel contesto lavorativo, garantendo, in particolare, che:
siano trattati, in relazione alla specifica finalità del trattamento di cui all'art. 9-ter, commi 1 e
4, del d.l. n. 52/2021, esclusivamente i dati necessari alla verifica del possesso della
certificazione verde COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi di
liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della
protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett.
a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), prevedendo che:
i) la Piattaforma nazionale-DGC consenta ai soggetti tenuti ai controlli di visualizzare la
sola informazione, di tipo booleano, relativa al possesso di una certificazione verde
COVID-19 in corso di validità, evitando che il trattamento abbia a oggetto le ulteriori
informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-
DGC (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3, 4 e 5 dell'allegato G allo schema);
ii) la verifica del possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità sia
effettuata esclusivamente con riguardo al personale per cui è prevista l'effettiva
presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale
assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.) (art. 1, comma 5,
dello schema e paragrafi 3 e 4 dell'allegato G allo schema);
iii) i soggetti tenuti ai controlli possano utilizzare la predetta funzionalità esclusivamente
per la finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del
personale in servizio presso la singola istituzione scolastica, ai sensi del citato art. 9-
ter, comma 1 (art. 1, comma 5, dello schema);
iv) a seguito dell'attività di verifica effettuata mediante la predetta funzionalità, i soggetti
tenuti ai controlli possano raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione
delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5 (art. 1, comma 5, dello
schema);
v) il processo di verifica sia effettuato quotidianamente prima dell'accesso del
personale nella sede ove presta servizio (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafo 3
dell'allegato G allo schema);
le operazioni e le modalità di trattamento siano descritte accuratamente, con specifico
riferimento alla messa a disposizione da parte del Ministero della salute delle informazioni
relative alle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità del personale scolastico
(dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, a tempo indeterminato e determinato), in
servizio presso le scuole statali del sistema nazionale di istruzione, al fine di assicurare un
trattamento lecito, corretto e trasparente (artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento e art.
17-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);
il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali in questione sia
correttamente individuato, in relazione alla specifica finalità perseguita, anche al fine di
assicurare la trasparenza nei confronti degli interessati, nonché consentire una chiara
ripartizione degli obblighi e delle responsabilità previste dal Regolamento, chiarendo che i
soggetti tenuti ai controlli (Uffici scolastici regionali e istituti scolastici statali) operano in
qualità di titolari del trattamento e che il Ministero dell'istruzione, limitatamente alla
funzionalità in questione, agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto del
Ministero della salute (artt. 5, par. 1, lett. a), e 2, 13, 14, 24, 28 e 29 del Regolamento);
il personale della scuola interessato al processo di verifica sia opportunamente informato
dall'istituzione scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica
informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale (artt. 5, par. 1,
lett. a), 13 e 14 del Regolamento e art. 17-bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);
siano adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza
adeguato ai rischi presentati dal trattamento (artt. 5, par. 1, lett. e) e f), 25, 32 e 88 del
Regolamento e art. 113 del Codice), assicurando, in particolare, che:
i) i soggetti tenuti ai controlli possano accedere, in modo selettivo, ai soli dati del
personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza
(individuate mediante il codice meccanografico), che sono resi automaticamente
disponibili dalla banca dati del Sistema informativo dell'istruzione (SIDI);
ii) le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei
soggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log (conservati per
dodici mesi), ad eccezione dell'esito delle singole verifiche relative al possesso o meno
di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità da parte di ciascun
interessato;
la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti connessi
all'emissione e alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia aggiornata, tenendo conto
degli specifici rischi connessi al trattamento di dati personali in esame, effettuato su larga
scala e concernente dati relativi alla salute di interessati vulnerabili (dipendenti), e avendo
particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel
contesto lavorativo (artt. 35 e 88 del Regolamento);
CONSIDERATE le esigenze manifestate dal Ministero dell'istruzione di semplificare le attività di
verifica del rispetto dell'obbligo del possesso della certificazione verde da parte del personale
scolastico, che devono essere effettuate con cadenza quotidiana e nei confronti della medesima
ampia platea di interessati (circa un milione) che svolgono la propria attività lavorativa presso le
scuole statali del sistema nazionale d'istruzione, avvalendosi di un sistema informativo già
esistente e accessibile da parte delle singole istituzioni scolastiche, in alternativa alle ordinarie
modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso l'app VerificaC19, a cui si
affianca.
RITENUTO di non dover formulare ulteriori osservazioni sullo schema di decreto da ultimo
trasmesso, atteso che le indicazioni fornite con carattere d'urgenza dall'Ufficio del Garante sono
state tenute in debita considerazione;
RITENUTO di adottare il presente parere, in via d'urgenza, in ragione della rappresentata
esigenza di assicurare, in vista dell'imminente avvio dell'anno scolastico, un più efficace ed
efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito
scolastico statale;
RITENUTO quindi che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del
Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale
prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la
convocazione in tempo utile del Garante, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza
dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono
ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno";
VISTA la documentazione in atti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro
dell'economia e delle finanze, concernente "Misure recanti modifiche ed integrazioni alle
disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021".
Roma, 31 agosto 2021
IL PRESIDENTE
Stanzione
Avv. Antonino Sugamele

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