Pubblico impiego - Rapporto di pubblico impiego - Trasferimento
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 21/05/2018, n. 5595
Il momento della indizione della procedura cristallizza i requisiti di partecipazione al concorso, di modo che le disposizioni normative sopravvenute in tema di ammissione dei candidati, valutazione dei titoli o votazioni non trovino applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore. Invero, il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di una propria autonomia funzionale, ma non alle attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento del loro inizio. Per l'effetto, mentre le norme legislative e/o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella "lex specialis", non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse.
29-10-2021 17:16
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