Nel preliminare di compravendita immobiliare, i cui effetti sono subordinati alla condizione di ottenere un provvedimento amministrativo, la condizione è potestativa mista perché dipende sia dalla volontà di terzi che da quella di una delle parti. Non si può ritenere la condizione fittiziamente avverata ex art. 1359 c.c. se entrambi i contraenti sono interessati all'avveramento, e quindi nessuno ha interesse contrario allo stesso, e il comportamento che occorre realizzare per far avverare la condizione non costituisce obbligo giuridico di una delle parti.
Cass. civ., sez. II, ord., 6 marzo 2024, n. 5976
Una società, promittente venditrice, concludeva un contratto preliminare di vendita con altra società, promissaria acquirente, sottoponendolo alla condizione sospensiva del mutamento di destinazione urbanistica dell'area nel quale era sito l'immobile oggetto del contratto. A tal fine le parti sottoscrivevano un contratto di mandato, connesso alla promessa di vendita, nel quale la promittente venditrice conferiva alla promissaria acquirente l'incarico di realizzare l'attività necessaria per l'avveramento della condizione. A fronte del mancato mutamento della destinazione urbanistica dell'area la società promittente venditrice agiva per ottenere l'accertamento del trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. e la legittimità del recesso esercitato ex art. 1385 c.c. In primo grado la domanda veniva respinta. In sede di impugnazione della società soccombente, la Corte d'appello accoglieva il ricorso rilevando che il mancato avveramento della condizione costituiva un inadempimento della promissaria acquirente.
07-03-2024 14:03
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