Il “fumus commissi delicti” per l’adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale al...
Corte di cassazione, penale, sezione 5, sentenza del 29-01-2020, n. 3722 repubblica italiana in nome del popolo italiano la corte suprema di cassazione sezione quinta penale composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: dott. palla stefano - presidente dott. mazzitelli caterina - consigliere dott. scarlini enrico v - rel. consigliere dott. de marzo giuseppe - consigliere dott. brancaccio matilde - consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: (omissis), nato a (omissis); avverso l'ordinanza del 07/06/2019 del trib. liberta' di firenze; udita la relazione svolta dal consigliere dr. enrico vittorio stanislao scarlini; sentite le conclusioni del pg dr. epidendio tomaso, che conclude per il rigetto del ricorso. l'avvocato (omissis) chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. ritenuto in fatto 1. con ordinanza del 7 giugno 2019, il tribunale di firenze, sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello proposto dalla procura della repubblica ed in riforma del provvedimento del gip del medesimo tribunale, disponeva il sequestro preventivo degli impianti dedicati alla diffusione delle trasmissioni di (omissis), con sede a (omissis), utilizzati da (omissis) per commettere: - (capo 1) il delitto previsto dall'articolo 81 c.p., comma 2 e l. n. 47 del 1948, articolo 595, commi 1 e 3, articolo 13 e l. n. 223 del 1990, articolo 30, comma 4, perche', in piu' occasioni (il 13.11.2018, il 19.11.2018, il 28.11.2018, il 7.1.2019, il 9.1.2019, il 24.1.2019, il 21.2.2019) nel corso dell'unica trasmissione parlata diffusa dall'indicata emittente radio, denominata "voce al popolo", offendeva l'onore ed il decoro di (omissis) (che era stato ospite nella sua trasmissione e che (omissis) aveva poi diffamato gia' riportando condanna per tale delitto e per l'ulteriore reato di istigazione all'odio razziale commesso nella medesima occasione) e di (omissis) (gia' ospite della radio e suo difensore di fiducia nel ricordato procedimento per diffamazione); - (capo 2) il delitto punito dall'articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 604 bis c.p. (gia' l. n. 654 del 1975, articolo 3, comma 1, lettera a) perche', in piu' occasioni (l'8.11.2018, il 9.11.2018, il 19.11.2018, il 20.11.2018, il 4.12.2018, il 19.2.2019, l'1.3.2019, l'8.3.2019), ...





